A fronte di un mercato spietato , le imprese, hanno sistematicamente bisogno di investigazioni aziendali, per concorrenza sleale interna ed esterna, assenteismo dipendenti, violazione permessi 104, spionaggio, sabotaggio, presenza microspie
Quanto costano le indagini aziendali?
Costi, Tariffe, Preventivo, Risultati? Siete alla ricerca di un investigatore privato specializzato in investigazioni aziendali a Milano? Avete dei dubbi sui vostri dipendenti? Quanto costo un investigatore Privato a Milano? listino prezzi autorizzato, i costi giornalieri e le tariffe orarie applicate per un investigazione privata partono da un minimo di € 50,00 (per agente, oltre iva)
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Le investigazioni aziendali_industriali consistono di tutti quei servizi atti ad aiutare l’azienda nel momento in cui una determinata informazione o gruppo di informazioni segrete, protette dalla legge e in possesso di un’impresa, sono dolosamente portate a conoscenza di terzi i, generalmente aventi attività economica concorrenziale. Tali informazioni violano il Know-How aziendale e solitamente si tratta di informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, commerciali, di marketing... generalmente non note o comunque non facilmente accessibili.
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L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro. Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video
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Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
Quando si parla di investigazioni aziendali si apre un mondo perché esistono varie tipologie di indagini. Ad esempio si possono commissionare indagini investigative sui dipendenti:
* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
* Indagini Assenteismo: vengono richieste quando un lavoratore si assenta da lavoro per svariati motivi, che possono essere abuso di permessi L.104, falsa malattia o svolgimento di doppio lavoro. Il ruolo dell'investigatore è quindi raccogliere tutte le prove necessarie per inchiodare il probabile furbo di turno.
Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
Indagini antisabotaggio industriale
Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
Perché rivolgersi ad un'agenzia investigativa?
La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso? SI, SI. SI!!!!!
Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso.
Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo.
Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
Quando si parla di investigazioni aziendali si apre un mondo perché esistono varie tipologie di indagini. Ad esempio si possono commissionare indagini investigative sui dipendenti:
* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
* Indagini Assenteismo: vengono richieste quando un lavoratore si assenta da lavoro per svariati motivi, che possono essere abuso di permessi L.104, falsa malattia o svolgimento di doppio lavoro. Il ruolo dell'investigatore è quindi raccogliere tutte le prove necessarie per inchiodare il probabile furbo di turno.
Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
Indagini antisabotaggio industriale
Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
Perché rivolgersi ad un'agenzia investigativa?
La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Indice
* 1 Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
* 2 Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
* 3 Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
* 4 Approfondimenti
Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione.
L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge [1] vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne).
In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò.
Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico.
In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione [2]. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“.
Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento.
La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione [3], che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico.
L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi.
I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Approfondimenti
* Investigatore privato sul dipendente;
* Licenziamento: posso ricorrere all’investigatore privato?;
note
[1] Art. 2 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
[2] Cass. sent. n. 18117/2014, n. 43439/2010 e n. 5855/2001.
[3] Cass. ord. n. 17287 del 27.05.2022.
Visita fiscale, ultime dalla Cassazione
Impedimento alla visita fiscale di controllo, carattere della sanzione per assenza alla visita: le ultime dalla Cassazione in materia di visite fiscali
* Impedimento alla visita fiscale di controllo
* Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
* Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
* Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
* Assenza giustificata alla visita fiscale
* Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
Impedimento alla visita fiscale di controllo
È legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l'indicazione nell'istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784).
Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021
Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l'allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell'ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di "gestione" del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all'interno del rapporto previdenziale e quindi dell'I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest'ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva.
Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021
Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all'art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l'assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E' insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti.
Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021
Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021
Assenza giustificata alla visita fiscale
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità".
Cassazione, ordinanza n. 24492 dell'1/10/2019
Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Concorrenza sleale:
Informatica forense e violazione del segreto aziendale: la sentenza del Tribunale di Bologna
In caso di violazione dei segreti aziendali da parte di ex dipendenti, il Tribunale di Bologna ha confermato la liceità delle aziende di avvalersi di un informatico forense per reperire prove utili in sede di giudizio
I segreti aziendali fanno parte del patrimonio di un'azienda ed oggi più che mai è fondamentale tutelarli perché non finiscano in mani sbagliate (come ad esempio hacker) o alla concorrenza. Molto spesso però, chi dovrebbe salvaguardarne la segretezza finisce con l'usufruirne per un proprio tornaconto: si tratta di dipendenti infedeli o ex dipendenti che violano il patto di non concorrenza. Il caso in questione riguarda un'azienda, titolare di brevetti nel campo degli avvitatori automatici, che si è vista soffiare informazioni sensibili e riservate da tre ex dipendenti dimessisi volontariamente nel settembre del 2017. A seguito delle dimissioni, i tre avevano avviato una collaborazione con un gruppo costituito da tre società operanti anch'esse nel settore.
Tuttavia, la "vecchia" azienda era venuta a sapere che una delle tre società del gruppo aveva formulato "ordinativi di componenti con caratteristiche pressoché identiche ai propri". Una volta verificato il coinvolgimento degli ex dipendenti con le suddette società, ha incaricato un'agenzia investigativa per svolgere le indagini allo scopo di accertare le irregolarità . Dalle indagini è emerso che i tre avevano prelevato e copiato, anche nel periodo antecedente alle rispettive dimissioni, informazioni aziendali riservate, sia di natura commerciale che tecnica.
Il caso è finito al Tribunale Ordinario di Bologna. I tre ex dipendenti hanno presentato ricorso, lamentando la mancata legittimità da parte della "vecchia" azienda di avvalersi di un'agenzia investigativa in barba ai diritti sulla privacy. Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 12 novembre 2018, ha respinto il ricorso avvallando l'attività svolta dall’agenzia investigativa incaricati dall' ex azienda, "in quanto le modalità di acquisizione dei dati non hanno comportato l'accesso ad account privati di posta degli ex dipendenti e i dati sono stati rinvenuti all'interno dell'hardware della ricorrente, poiché trasfusi dall'interessato sul pc aziendale tramite backup dell'Iphone". La sentenza ha confermato quindi la possibilità da parte delle aziende, soggette ad abuso o furto dei segreti aziendali, di avvalersi di una società investigativa “autorizzata ” per reperire prove che verifichino la colpevolezza o meno di dipendenti infedeli o ex dipendenti.
Il servizio di antisabotaggio pone in essere tutte quelle misure idonee al ripristino dello status quo, ante il danneggiamento intenzionalmente compiuto da determinati soggetti, volto a sovvertire il normale svolgimento di un’attività imprenditoriale.
L’Agenzia IDFOX SRL con la collaborazione degli specialisti che fanno parte del nostro team operativo, è in grado di svolgere particolari indagini finalizzate al reperimento dei colpevoli, al recupero dello stato originario e prevenire con tutte quelle misure idonee ad evitare che i diritti di proprietà industriale ed intellettuale vengano violati, alimentando così il mercato del falso.
Tale fenomeno, negli ultimi anni, sta assumendo proporzioni sempre piú imponenti e colpisce quasi tutti i settori economici, provocando ingenti danni che mettono in ginocchio l’economia e si ripercuotono a livello occupazionale.
L’Agenzia IDFOX SRL, con la propria esperienza diretta può costituire un valido supporto di assistenza alle imprese nella lotta alla contraffazione, al contrasto dell’illegalità e soprattutto alla tutela del prodotto "made in Italy” ed alla concorrenza sleale, violazione patto di non concorrenza, storno del clienti e dei dipendenti ecc.
CHI SIAMO:
Il titolare dell’agenzia IDFOX SRL, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Appropriazione di file aziendali: cosa si rischia?
Licenziamento e responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita in capo al dipendente che fa il backup dei file o che trasferisce i dati informatici dal computer aziendale a quello personale (anche tramite email).
Non è infrequente che un dipendente faccia il backup dei dati salvati nel computer aziendale su cui ha lavorato per anni. E lo faccia, ovviamente, non certo per “ricordo” ma per avvalersene in una eventuale successiva attività “in proprio” o alle dipendenze di un concorrente. Ebbene, cosa si rischia per l’appropriazione di file aziendali? Di tanto si è occupata più volte la giurisprudenza. Ecco una sintesi delle principali pronunce che si sono occupate di questo spinoso argomento.
Indice
* 1 Furto di documento e backup di file aziendali
* 2 Accesso abusivo a sistema informatico
* 3 Appropriazione indebita
Furto di documento e backup di file aziendali
Secondo una recente sentenza della Cassazione [1] è legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che abbia sottratto documenti aziendali contenenti informazioni “sensibili” relative all’esercizio dell’attività d’impresa (‘know-how’).
La regola in materia di licenziamento è quella secondo cui intanto si può risolvere il rapporto di lavoro in quanto il comportamento viene ritenuto così grave da ledere definitivamente il rapporto di fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente. Tuttavia, nel caso di furto di documenti o appropriazione di file aziendali, ai fini della valutazione della gravità della condotta non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione (si pensi a file ormai datati e privi di alcun valore commerciale). Infatti, secondo la Cassazione, basta accertare la provenienza aziendale del materiale sottratto: già tale comportamento, a prescindere dalle ripercussioni economiche per il datore e dalla utilizzabilità dei documenti, può definirsi sufficientemente grave per far perdere ogni rapporto di fiducia nel corretto operato del lavoratore.
Né rileva – aggiunge la Corte – che i file “backuppati” o la documentazione sottratta sia di normale consultazione o che ne sia consentita l’asportazione al di fuori dei locali aziendali. Anche qui vale lo stesso ragionamento di prima: basta il semplice fatto di aver voluto utilizzare per scopi extralavorativi il materiale per configurare come grave il comportamento e quindi passibile di sanzione disciplinare.
Ai fini dell’adozione del licenziamento rileva, quindi, la sola provenienza aziendale della documentazione.
L’orientamento non è nuovo. Già in passato, la Cassazione [2] aveva confermato il licenziamento di un lavoratore sorpreso mentre trasferiva su una pen-drive di sua proprietà un numero consistente di file informatici e dati appartenenti all’impresa. Anche in tal caso è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento del lavoratore. In tale occasione, i giudici hanno rilevato che, per poter parlare di illecito disciplinare e applicare la relativa sanzione espulsiva, non rileva che:
* i dati non siano stati divulgati a terzi: basta la semplice sottrazione;
* i dati non siano protetti da password. Difatti la circostanza che al lavoratore sia consentito accedere alla documentazione non lo autorizza ad appropriarsene, «creando delle copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro».
Accesso abusivo a sistema informatico
Passiamo dall’ambito civile a quello penale. Un reato spesso commesso in ambito aziendale è quello di accesso abusivo a sistema informatico. Si verifica tutte le volte in cui un dipendente acceda alla postazione di un collega per reperire dati a cui altrimenti, dal proprio computer, non avrebbe accesso. Stesso discorso nel caso in cui, tra i due colleghi, vi sia cooperazione, sicché l’uno invii all’altro i file o le informazioni in questione [3].
L’accesso al sistema informatico della società non è uguale per tutti: alcuni infatti possono consultare tutte le informazioni di “base” della clientela (nomi, cognomi, indirizzo, tipologia di contratto, ecc.); altri invece hanno la possibilità di visualizzare ulteriori dati più riservati, anche sensibili come ad esempio il reddito dichiarato, eventuali rischi collegati alla persona e alla sua attività, trascorsi penali, ecc.
Se un dipendente ha bisogno di analizzare alcune informazioni relative a un cliente e il suo computer non dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzare l’intera scheda, potrebbe chiedere a un collega di inoltrargli il file dalla sua postazione, invece abilitata a tale verifica.
Quest’ultimo potrebbe, anche solo per mera cortesia, “girare” la mail con l’allegato. Tale condotta può costituire reato? Assolutamente sì. Lo hanno confermato anche le Sezioni Unite [4] secondo cui integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico la condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso». Sono «irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema». Lo stesso reato scatta nei confronti di chi, «pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» [5].
Secondo i giudici della Cassazione, dunque, in base agli orientamenti delle Sezioni unite, deve ritenersi responsabile di accesso abusivo al sistema informatico anche colui che abbia fatto sorgere il proposito criminoso nel collega (autore materiale del reato), istigandolo all’invio delle email contenenti informazioni riservate cui egli non poteva accedere perché non abilitato dal datore di lavoro in ragione del fatto che la conoscenza di tali informazioni non era necessaria ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
Appropriazione indebita
Sempre secondo la Suprema Corte [6], si può parlare di responsabilità penale del lavoratore per il reato di appropriazione indebita nel caso in cui questi restituisca al datore di lavoro il computer aziendale formattato, dopo aver copiato i dati ivi contenuti su un dispositivo personale.
Il reato di appropriazione indebita punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000,00 a 3.000,00 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Ai fini dell’integrazione degli estremi del reato, il soggetto deve quindi indebitamente appropriarsi di una ‘cosa mobile’ altrui. E tale anche la cosa immateriale, come un un dato informatico o un file contenuto in un computer, anche se dato in dotazione al dipendente dall’azienda stessa. I file infatti continuano ad essere di proprietà dell’azienda stessa.
Naturalmente, il reato di appropriazione indebita non richiede necessariamente il backup dei file su una pen-drive. Ben potrebbe configurarsi la responsabilità penale per il semplice fatto di inviare i file tramite email dall’account aziendale a quello personale in modo da salvarli poi a casa su un altro hard disk.
note
[1] Cass. sent. n. 2402/22 del 27.01.2022.
[2] Cass. sent. n. 25147/17 del 24.10.2017.
[3] Cass. sent. n. 565/2018.
[4] Cass. S.U. 27 ottobre 2011, n. 4694
[5] Cass. S.U. 18 maggio 2017, n. 41210.
[6] Cass. sent. 10 aprile 2020, n. 11959.
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Di seguito riportiamo alcune notizie di stampa e nostre considerazione:
Cyber-spionaggio: fenomeno in costante crescita.
Il 2014 è sicuramente stato l’anno del cyber-spionaggio. Il rapporto di Verizon sul “data breach” del 2014 ha rivelato ben 63.000 incidenti informatici in tutto il mondo. Un numero tre volte superiore a quello registrato tre anni fa. Oltre agli incidenti “dichiarati” vanno tenuti in considerazione anche quelli “tacitati” dalle aziende per evitare oltre al furto di dati anche il quasi inevitabile danno di immagine. Un fenomeno di questo tipo non può più riguardare uno stretto numero di professionisti esperti nel settore, ma sta progressivamente coinvolgendo anche gran parte dei legali che si occupano di diritto penale societario.
Le ragioni di questo incremento sono di duplice natura. In primo luogo, il massivo utilizzo di sistemi informatici in ambito aziendale porta alla tendenza di privilegiare la rapidità di accesso al dato piuttosto che la sicurezza dello stesso. In secondo luogo, la crisi economica e il suo impatto trasversale su più settori industriali ha generato un sempre più elevato numero di disoccupati “qualificati” potenzialmente in grado di accedere a dati confidenziali e di rilevante valore economico.
La casistica
Il valore dei dati
Uno dei più importanti casi di cyber-spionaggio che negli ultimi anni ha occupato l’attenzione dei media nazionali anche alla luce dell’importanza e della notorietà dei soggetti coinvolti esemplifica il filone del valore dei dati. Il Tribunale di Milano, l’estate scorsa, ha posto la parola fine condannando gli imputati ad una pena elevata (quantomeno fino al grado d’appello).
Nel 2004, un team di esperti in sicurezza informatica , al servizio di un’importante società di telecomunicazioni italiana, al fine di ottenere le prove di attività illecite perpetrate in danno della società italiana da parte di emissari di altra società, violarono i sistemi informatici di un’agenzia investigativa internazionale. I file e i dati sarebbero stati quindi illegalmente carpiti, sottratti e poi copiati e, così facendo, si sarebbe integrato il reato di accesso abusivo al sistema informatico.
Oltre ai responsabili IT fu anche coinvolto il legale rappresentante della società di telecomunicazioni, in quanto costui, nello specifico, aveva ricevuto un CD, consegnato alla sua segreteria direttamente dagli esperti in sicurezza informatica, contenente i files “rubati”; da ciò l'accusa di aver commesso il reato di ricettazione, ovvero la condotta di chi riceve cose – costituite, nel nostro caso, dai dati “sottratti” e riportati su un CD - provenienti da altro reato.
Del resto, l’utilizzo del reato di ricettazione, che prevede pene più severe e termini di prescrizione più lunghi, sembra ultimamente assai aumentato proprio alla luce dello svilupparsi dei supporti informatici (CD o penne USB) che sono stati ritenute le cose, oggetto del reato e come tali soggette a sottrazione da parte di terzi. In questo modo si è superato il limite applicativo previsto dalla giurisprudenza, secondo la quale non era configurabile la ricettazione qualora il soggetto si sia limitato a ricevere dati o informazioni tratti da documenti oggetti di furto.
A situazioni del genere si potrebbe altresì applicare anche l’ulteriore reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.): la tutela in questo caso cade sul diritto alla riservatezza di documenti o atti riservati, pubblici o privati, di cui qualcuno sia venuto –abusivamente - a conoscenza.
- Cyber-spionaggio “interno”
Ma lo spionaggio non necessariamente si realizza attraverso un attacco esterno, ma, caso tutt’altro che infrequente, anche tramite l’aiuto di soggetti compiacenti ed interni all’azienda “derubata”. Ci si riferisce, in particolare, allo spionaggio realizzato dai dipendenti – e quindi soggetti del tutto legittimati a detenere e gestire informazioni riservate - poi segretamente trasmesse e vendute alla concorrenza o al miglior offerente.
Ebbene, cosa accade in questi casi e come si può intervenire sul fronte penale?
La questione non è affatto di semplice soluzione. Si pensi a un dipendente che acceda legittimamente ai dei dati confidenziali facendone una copia pochi giorni prima delle sue dimissioni. In questo caso, la configurabilità dell’accesso abusivo al sistema telematico è certamente più problematica.
Tuttavia, come ben si può immaginare, la condotta successiva alla sottrazione delle informazioni, e maggiormente qualificante l’attività di spionaggio, ovvero la rivelazione, da parte del dipendente infedele, delle informazioni stessa a terzi soggetti è “coperta” da sanzioni penali espressamente previste dal codice.
In tale contesto due sono le diverse ipotesi di reato da tenere in considerazione: rivelazione di segreto scientifico o industriale (art. 623 c.p) e rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.); nel primo caso, oggetto di tutela è la riservatezza su informazioni riguardanti segreti relativi a scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, nel secondo caso, invece l’oggetto di tutela è la riservatezza su informazioni non riguardanti scoperte, invenzioni o applicazioni.