Il controllo del dipendente tramite investigatore
Licenziamenti: attenzione all’uso di investigatori esterni per controlli aziendali. La Cassazione stabilisce limiti sull’uso di detective.
Si può ricorrere a investigatori esterni per sorvegliare i propri dipendenti? E in caso positivo, in che modo? Queste sono domande cruciali nel mondo del lavoro, in particolare per le grandi aziende che talvolta sentono la necessità di tenere sotto controllo l’operato dei propri dipendenti per evitare che questi compiano, al di fuori dell’orario lavorativo, condotte infedeli (si pensi ad una falsa malattia, ad una attività di lavoro parallela e in concorrenza con il datore, ecc.). Andiamo a vedere cosa ha detto di recente la Cassazione sul controllo del dipendente tramite investigatore. Ma procediamo con ordine.
Indice
* Quando è possibile controllare i dipendenti
* Come funziona il controllo degli investigatori privati
* Quando è possibile controllare un dipendente
* Cosa dice la Cassazione riguardo l’uso di investigatori esterni?
Quando è possibile controllare i dipendenti
L’impiego di investigatori privati è giustificato quando sorgono sospetti riguardo al comportamento di un dipendente all’esterno dell’azienda. Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro ha il diritto di supervisionare direttamente le attività dei suoi dipendenti. Tuttavia:
* se il controllo avviene in azienda (quindi durante l’orario di lavoro), esso può essere effettuato solo con personale interno di vigilanza (art. 3 dello Statuto dei lavoratori). Il datore di lavoro è obbligato a comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale specificamente addetto alla vigilanza sull’attività lavorativa e sul comportamento del lavoratore di cui si avvale. Il mancato rispetto dell’obbligo determina l’inutilizzabilità delle segnalazioni ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari;
* se il controllo avviene fuori dall’azienda (quindi al termine dello svolgimento delle mansioni), esso può essere effettuato da soggetti esterni all’azienda stessa: si tratta cioè di agenzie investigative private. Anche in questo caso, il dipendente ha diritto a conoscere i nomi dei detective che lo hanno pedinato.
Come funziona il controllo degli investigatori privati
Il controllo degli investigatori privati può anche essere occulto. Diversamente risulterebbe del tutto inutile.
Non si tratta quindi di un controllo su un mero inadempimento della prestazione lavorativa, ma su condotte che incidono sul patrimonio aziendale quale l’immagine (si pensi a un lavoratore che discredita il datore) o l’organizzazione (si pensi a un lavoratore che si dà malato pur non essendolo).
Le agenzie investigative possono essere impiegate non solo quando si sospetta o si ha la certezza di attività illecite già commesse, ma anche in presenza di sospetti o ipotesi di comportamenti illeciti in corso.
Secondo le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate” (pubblicate dal Garante privacy: “L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”. Il mancato rispetto di tale regola rende inutilizzabili le indagini eseguite dall’agente stesso.
I codice deontologici degli investigatori privati sono contenuti nel d.lgs. n 196/2003.
Quando è possibile controllare un dipendente
Di seguito sono riportati alcuni esempi di situazioni in cui l’uso di investigatori privati è stato ritenuto legittimo:
* addetti alle casse in supermercati e negozi: gli investigatori possono agire come clienti normali per verificare possibili casi di appropriazione indebita di denaro;
* casellante in autostrada: i detective privati possono eseguire passaggi al casello per accertare che il casellante stia fornendo il resto corretto, evitando di trattenere illegittimamente denaro;
* direttore di supermercato: gli investigatori possono agire come clienti per scoprire comportamenti come il recupero di scontrini usati o la sottrazione di merci dagli scaffali;
* funzionario di un istituto di credito, incaricato di attività promozionale esterna: gli investigatori possono osservare le attività svolte al di fuori dell’azienda per verificare se si stia svolgendo un’altra attività durante l’orario di lavoro;
* lavoratore in malattia: gli investigatori possono monitorare il comportamento quotidiano del lavoratore durante la malattia, quando sussistono sospetti di falsa malattia o inadeguatezza a svolgere il lavoro;
* dipendente di un’impresa assicurativa: gli investigatori possono pedinare un lavoratore al fine di accertare la sua presenza o assenza dal lavoro.
In tutti questi casi, è importante notare che l’uso degli investigatori privati deve essere in linea con le leggi e le normative vigenti e deve essere finalizzato a proteggere gli interessi legittimi dell’azienda.
Cosa dice la Cassazione riguardo l’uso di investigatori esterni?
Il caso preso in esame dalla Cassazione sentenza n. 28378/2023, ruota intorno a un dipendente di Telecom Italia e alle modalità con cui la società ha monitorato le sue attività lavorative. La Telco, sospettando che il dipendente avesse un secondo lavoro e gonfiasse il numero di ore lavorate, ha commissionato un pedinamento. Ma qui sorge il problema: gli investigatori utilizzati non erano direttamente legati alla società incaricata da Telecom, bensì a una terza società. La Cassazione, con la sentenza n. 28378, ha bocciato questo tipo di “sub appalto”, poiché viola il diritto alla privacy del dipendente e le norme deontologiche previste.
La Cassazione sottolinea che se i dati vengono raccolti in modo non rispettoso delle regole, questi non possono essere utilizzati né come prova in un procedimento disciplinare né in sede giudiziaria. L’obiettivo delle normative è scoraggiare l’acquisizione “abusiva” di dati personali. Se tali dati vengono utilizzati, l’intero procedimento disciplinare potrebbe essere invalidato.
In sintesi, la Cassazione ha ribadito che:
* i codici deontologici hanno forza normativa e possono essere applicati d’ufficio dal giudice;
* se violati, i dati raccolti sono inutilizzabili;
* tale inutilizzabilità è “assoluta” e vale sia in sede processuale che extraprocessuale;
* se i dati sono raccolti in violazione delle norme, né il datore di lavoro né il giudice possono utilizzarli come base per decisioni o prove.
Investigazioni Aziendali a tutela degli interessi di aziende e società.
Indagini commerciali, concorrenza sleale, assenteismo, licenziamento; investigazioni
Idfox Investigazioni Milano è un'agenzia investigativa specializzate nelle investigazioni aziendali; intese come attività di monitoraggio e controllo sulla concorrenza sleale; controspionaggio e antisabotaggio, concorrenza interna ed esterna all’azienda.
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Le investigazioni aziendali intese come attività di monitoraggio e controllo su dipendenti, sui soci e sulla concorrenza riescono a fornire una garanzia di di risultati per uso legale. Idfox Agenzia Specializzata in Investigazioni Aziendali, Bonifiche Microspie, Cimici, Smartphone a tutela degli interessi di aziende e società. Indagini commerciali, concorrenza sleale, assenteismo, licenziamento per giusta causa, operiamo in tutto il territorio nazionale
Ed estero. Agenzia Idfox srl, Corporate investigations - Investigazioni Aziendali; istituto Investigazioni Private altamente qualificato per indagini in ambito aziendale. La nostra esperienza, competenza ed efficienza garantiscono risultati certificati per uso legale.
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Il valore dei dati
Uno dei più importanti casi di cyber-spionaggio che negli ultimi anni ha occupato l’attenzione dei media nazionali anche alla luce dell’importanza e della notorietà dei soggetti coinvolti esemplifica il filone del valore dei dati. Il Tribunale di Milano, l’estate scorsa, ha posto la parola fine condannando gli imputati ad una pena elevata (quantomeno fino al grado d’appello).
Nel 2004, un team di esperti in sicurezza informatica , al servizio di un’importante società di telecomunicazioni italiana, al fine di ottenere le prove di attività illecite perpetrate in danno della società italiana da parte di emissari di altra società, violarono i sistemi informatici di un’agenzia investigativa internazionale. I file e i dati sarebbero stati quindi illegalmente carpiti, sottratti e poi copiati e, così facendo, si sarebbe integrato il reato di accesso abusivo al sistema informatico.
Oltre ai responsabili IT fu anche coinvolto il legale rappresentante della societ&
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L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro. Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video
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Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
Quando si parla di investigazioni aziendali si apre un mondo perché esistono varie tipologie di indagini. Ad esempio si possono commissionare indagini investigative sui dipendenti:
* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
* Indagini Assenteismo: vengono richieste quando un lavoratore si assenta da lavoro per svariati motivi, che possono essere abuso di permessi L.104, falsa malattia o svolgimento di doppio lavoro. Il ruolo dell'investigatore è quindi raccogliere tutte le prove necessarie per inchiodare il probabile furbo di turno.
Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
Indagini antisabotaggio industriale
Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
Perché rivolgersi ad un'agenzia investigativa?
La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso? SI, SI. SI!!!!!
Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso.
Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo.
Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
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* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
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Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
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Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
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La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Indice
* 1 Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
* 2 Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
* 3 Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
* 4 Approfondimenti
Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione.
L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge [1] vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne).
In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò.
Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico.
In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione [2]. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“.
Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento.
La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione [3], che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico.
L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi.
I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Approfondimenti
* Investigatore privato sul dipendente;
* Licenziamento: posso ricorrere all’investigatore privato?;
note
[1] Art. 2 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
[2] Cass. sent. n. 18117/2014, n. 43439/2010 e n. 5855/2001.
[3] Cass. ord. n. 17287 del 27.05.2022.
Visita fiscale, ultime dalla Cassazione
Impedimento alla visita fiscale di controllo, carattere della sanzione per assenza alla visita: le ultime dalla Cassazione in materia di visite fiscali
* Impedimento alla visita fiscale di controllo
* Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
* Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
* Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
* Assenza giustificata alla visita fiscale
* Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
Impedimento alla visita fiscale di controllo
È legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l'indicazione nell'istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784).
Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021
Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l'allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell'ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di "gestione" del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all'interno del rapporto previdenziale e quindi dell'I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest'ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva.
Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021
Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all'art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l'assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E' insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti.
Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021
Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021
Assenza giustificata alla visita fiscale
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità".
Cassazione, ordinanza n. 24492 dell'1/10/2019
Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Concorrenza sleale:
Informatica forense e violazione del segreto aziendale: la sentenza del Tribunale di Bologna
In caso di violazione dei segreti aziendali da parte di ex dipendenti, il Tribunale di Bologna ha confermato la liceità delle aziende di avvalersi di un informatico forense per reperire prove utili in sede di giudizio